Dal 1° luglio 2022 anche i liberi professionisti che operano nel settore edile e gli artigiani che hanno aderito al regime forfettario, hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche per i servizi resi.
I liberi professionisti che hanno aderito al regime forfettario, in sede di apertura della partita IVA o successivamente, dal 1° luglio 2022, per effetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
In altri termini, i liberi professionisti che hanno deciso di aderire al regime forfettario:
- sono obbligati all’emissione della fattura elettronica B2B e B2C;
- sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
- ricevono le fatture elettroniche dai propri fornitori.
Pertanto, i liberi professionisti sono tenuti a emettere documento in formato XML utilizzando un programma dedicato (da tale obbligo si è esonerati fino al 31 dicembre 2023 solo se nell’anno precedente sono stati conseguiti compensi non superiori a 25.000 euro).
Il file XML deve essere quindi inviato tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, che:
- verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (indirizzo PEC nel caso di soggetti IVA o codice “0000000” per i privati) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita IVA del fornitore e la partita IVA o il codice fiscale del cliente siano esistenti;
- consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Gli artigiani che hanno optato per il regime forfetario dal 1° luglio 2022 – per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 36/2022 – sono obbligati a emettere la fattura elettronica: pertanto, laddove questa venga richiesta dal cliente nel momento in cui viene resa la prestazione, gli artigiani sono chiamati a rilasciarla al posto del documento commerciale.
La fattura elettronica obbligatoria per gli artigiani che hanno aderito al regime forfetario e che nell’anno precedente a quello in cui viene resa la prestazione hanno conseguito compensi, ragguagliati all’anno, superiori a 25.000 euro, deve essere inviata tramite lo SdI: in questo caso, la fattura deve essere conservata con modalità elettroniche.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fattura elettronica riguarderà tutti i contribuenti.
Volendo sintetizzare, un artigiano che ha deciso di aderire al regime forfettario:
- è obbligato all’emissione della fattura elettronica B2B;
- deve emettere la fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
- riceve le fatture elettroniche dai propri fornitori.
Nel caso di artigiani operanti nel settore edile (ad esempio, elettricisti, idraulici, etc.), prima di emettere la fattura occorre verificare:
- verso chi emette fattura;
- la tipologia di prestazione che deve essere fatturata;
- se la prestazione da fatturare si qualifichi o meno come relativa ai beni immobili (ossia presenti col bene immobile un nesso sufficientemente diretto).
La fattura cambia in funzione della tipologia di clienti
A seconda della tipologia di cliente nei cui confronti l’artigiano rende le sue prestazioni occorre emettere la fattura in maniera differente:
- se il cliente è un consumatore privato (B2C) la fattura va emessa con IVA;
- se il soggetto è un condominio, la fattura va emessa con IVA, e si deve applicare la ritenuta d’acconto del 4%;
- se il soggetto è un ente pubblico o ente privato partecipato da enti pubblici, la fattura va emessa con IVA, ma applicando il regime dello split payment, ossia esponendo in fattura l’IVA ma senza incassarla né versarla all’Agenzia delle Entrate;
- se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B) e la prestazione di servizi viene resa nell’ambito di un subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 6, lettera a, D.P.R. n. 633/1972);
- se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B), ma non si opera nell’ambito di rapporto di subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il reverse charge edilizia (questa volta in applicazione dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) solo se la prestazione resa consiste in servizi relativi ad edifici riguardanti:
- installazione di impianti,
- pulizie
- demolizione
- completamento.
Come si trasmette la fattura elettronica?
Per trasmettere al Sistema di Interscambio il file XML della fattura elettronica è possibile:
- utilizzare un servizio online offerto da un provider, che consente la generazione guidata e l’invio a SdI del file xml, o il serviziopresente nel portale di Agenzia delle Entrate Fatture e Corrispettivi che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio pc;
- utilizzare la procedura web o l’App Fattura emessa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate;
- utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.
Entro quando emettere la fattura elettronica?
La fattura elettronica immediata deve essere messa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, che nel caso di prestazione di servizi coincide con la data di effettuazione del pagamento del corrispettivo.
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